LEGGE 4 AGOSTO 2021, N. 116
DEFIBRILLATORE NELLE SEDI DI COMPETENZA DELL'ENTE (DAE)
Si ricorda che, con l’entrata in vigore della Legge 4 agosto 2021, n. 116 (Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici), si rende necessario dotare le strutture pubbliche di defibrillatore, in particolare l’art. 1, c. 1, prevede la progressiva diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE), ed alla lett. a) se ne definisce l’installazione: presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/01, in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico.
Qualora le sedi di competenza, siano già dotate nella proprie aree di pertinenza di DAE, si ricorda quanto di seguito specificato.
- Il DAE deve essere collocato in posizione chiara, ben identificabile e facilmente accessibile.
- Il DAE deve essere identificato con specifica segnaletica, secondo quando prescritto dall’Allegato A, lett. D, e dall’Allegato B del D.M. 16 marzo 2023 (vedere decreto in allegato), sia nei punti di accesso alla struttura, sia nei percorsi interni per raggiungerlo.
- Deve essere individuato un soggetto (consigliato anche un sostituto) responsabile del corretto funzionamento dell’apparecchio e che monitori le scadenze previste dal produttore (Allegato A, lett. C, punto 4, del D.M. 16 marzo 2023).
- Deve essere istituito un registro dei controlli (generalmente fornito produttore/venditore), nel quale annotare l’attività di sorveglianza prevista dal produttore e secondo quanto prescritto dall’Allegato A, lett. C, punto 4.c, del D.M. 16 marzo 2023.
- Disponibilità di personale formato all’utilizzo.
Inoltre, al fine di rendere efficace l’intervento con il DAE, è consigliato inserire un kit di primo soccorso, nella borsa o nella teca del defibrillatore, composto da:
- un paio di forbici tagliabendaggi;
- un rasoio monouso;
- una confezione con un paio guanti monouso (nitrile);
- due-tre confezioni di salviette disinfettanti;
- una coperta isotermica oro/argento: si ricorda che la coperta ha la funzione di isolare termicamente l’infortunato in base al lato utilizzato; lato argento protegge dal caldo, se posizionata con il lato argentato a contatto con il corpo conserva circa l’80% del calore corporeo (protezione dal freddo); lato dorato protegge dal freddo, se posizionata con il lato dorato a contatto con il corpo riflette i raggi del sole e permette al corpo di rimanere fresco (protezione dal caldo).
Infine, qualora l’eventuale DAE sia stato già installato prima del 28 agosto 2021 (data di entrata in vigore della Legge 4 agosto 2021, n. 116), si deve procedere, se non già fatto, alla registrazione presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118, secondo quanto previsto dall’art. 6 della suddetta Legge. Per i DAE installati dopo tale data, l’adempimento è a carico del venditore.